L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente: "2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005 ((ed in tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006)), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 2006, N. 127))".
Testo vigente dal 30 marzo 2006
