Art. 24 — Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuita' all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivita' rivolte alla promozione del "made in Italy" sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. (( Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. )) Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. (( Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008. ))

Testo vigente dal 1 marzo 2008

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2007 al 1 marzo 2008. 30 parole tolte, 113 parole aggiunte.

… prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. tolto: All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo aggiunto: Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000 tolto: (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 tolto: (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 eaggiunto: .000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante tolto: riduzione del " aggiunto: corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economicatolto: " di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, eaggiunto: , quanto a euro 1 tolto: (uno) milioneaggiunto: .000.000 per l'anno 2010, mediante aggiunto: corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come tolto: rideterminata aggiunto: determinata dalla tabella C tolto: della aggiunto: allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei … marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138aggiunto: . Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilita' dei limiti alle attivita' soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art24 · fonte del testo

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