Art. 8 — Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza

All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». ((Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.)) ((Le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identita' di copertura)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)). E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Versioni nel tempo

10 versioni dal 2015

2015oggi
  1. 12 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 28 dicembre 2024 — 12 aprile 2025per 4 mesi
  3. 31 dicembre 2023 — 28 dicembre 2024per 12 mesi
  4. 30 dicembre 2022 — 31 dicembre 2023per un anno
  5. 31 dicembre 2021 — 30 dicembre 2022per 12 mesi
  6. 31 dicembre 2020 — 31 dicembre 2021per un anno
  7. 1 gennaio 2018 — 31 dicembre 2020per 3 anni
  8. 24 agosto 2016 — 1 gennaio 2018per un anno
  9. 21 aprile 2015 — 24 agosto 2016per un anno
  10. 19 febbraio 2015 — 21 aprile 2015testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2024 al 12 aprile 2025. 118 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.

… n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». tolto: Fino al 30 giugno 2025:

tolto: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

tolto: b) con le aggiunto: Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, tolto: e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, … strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei tolto: Servizi aggiunto: servizi di informazione per la sicurezzatolto: ;

tolto: c) leaggiunto: . Le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto … dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazionetolto: ;

tolto: d) fermoaggiunto: . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' … reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti tolto: agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, aggiunto: al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato tolto: o grado di aggiunto: e grado del procedimento con identita' di coperturatolto: »aggiunto: . COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione, anche mediante assetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-02-18;7~art8 · fonte del testo

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