Art. 8 — Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza
All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». ((Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.)) ((Le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identita' di copertura)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)). E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.
Testo vigente dal 12 aprile 2025
