Art. 1-ter — Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, comma 3, le parole: "All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "All'articolo 495, terzo comma, n. 2, del codice penale";
  • b)dopo l'articolo 10, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Disposizioni concernenti i segni distintivi ed altri materiali in uso ai Corpi di polizia). - 1. Dopo l'articolo 497-bis del codice penale, e' inserito il seguente: "Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi contraffatti). - Le pene di cui all'articolo 497-bis, si applicano anche, rispettivamente:
  • 1)a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
  • 2)a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso";
  • c)all'articolo 14, comma 3, capoverso, le parole: "con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;" sono sostituite dalle seguenti: "il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;". 2. Al primo comma dell'articolo 498 del codice penale, le parole: "Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque, fuori dei casi previsti, dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi". 3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al primo comma, le parole: "sono proibite la raccolta e la detenzione" sono sostituite dalle seguenti: "sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita";
  • b)al primo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte";
  • c)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonche' per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";
  • d)al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila". 4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo e' consentito l'uso di un segnale distintivo, di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante, definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per gli impieghi previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, quando ne sussistono le condizioni". 5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al medesimo comma, la licenza, se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data. 6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto.

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art1ter · fonte del testo

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