Art. 3-bis — Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale
All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,". 2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente: "m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"
Testo vigente dal 21 aprile 2015
