Art. 6-bis — Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia

Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11:
  • 1)al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo e' soppresso;
  • 2)al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";
  • 3)ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";
  • b)all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";
  • c)all'articolo 16-nonies:
  • 1)al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
  • 2)al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" e' sostituita dalla seguente: "allega".

Testo vigente dal 21 aprile 2015

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urn:nir:stato:decreto.legge:2015-02-18;7~art6bis · fonte del testo

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