Art. 6-bis — Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia
Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 11:
- 1)al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo e' soppresso;
- 2)al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";
- 3)ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";
- b)all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";
- c)all'articolo 16-nonies:
- 1)al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
- 2)al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" e' sostituita dalla seguente: "allega".
Testo vigente dal 21 aprile 2015
