Al fine di garantire la continuita' della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacita' installata, anche in funzione del piu' efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria ((o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione)) in impianti gia' dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed e' subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo e' effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio ((,)) di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente. Dall'attuazione del presente articolo ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 8 febbraio 2024

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 8 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2023 al 8 febbraio 2024. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.

… potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria aggiunto: o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti gia' dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti … autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggioaggiunto: , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che … che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente. Dall'attuazione del presente articolo non tolto: derivano aggiunto: devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181~art6 · fonte del testo

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