Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno ((,)) a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

  • a)quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • b)quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
  • c)quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
  • d)quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ((di competenza del Ministero)) della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  • e)quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del ((decreto legislativo 3 marzo)) 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato ((allo stesso fondo, da versare)) all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 novembre 2021

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 27 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 2021 al 27 novembre 2021. 13 parole tolte, 18 parole aggiunte in 4 capoversi.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisognoaggiunto: , a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del tolto: fondo di cui all'articolo 44, del aggiunto: Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

… del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, tolto: destinata al aggiunto: di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo tolto: del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso tolto: Fondo, che sono versati aggiunto: fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-27;130~art5 · fonte del testo

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