Art. 3-bis — Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni
((...)) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
