Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' A decorrere dall'anno 2025, una quota fino a ((70 milioni)) di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' (OPBG), di cui all'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187, sulla base delle funzioni assistenziali e delle attivita' dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermi il rispetto delle linee di attivita' di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalita' di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attivita' assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.
Testo vigente dal 30 dicembre 2025
