Art. 1 — Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori

E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri:

  • a)i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale;
  • b)i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c);
  • c)il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilita' istantanea;
  • d)le quantita' massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:
  • a)in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;
  • b)in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
  • a)ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW;
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilita' del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente".

Testo vigente dal 12 dicembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2017 al 12 dicembre 2017. 132 parole tolte.

tolto: b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-25;3~art1 · fonte del testo

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