Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)
- Art. 1 — Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori
- Art. 2 — Estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99
- Art. 2-bis — Autorizzazione di opere comprese nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale
- Art. 2-ter — Procedure per interventi di riclassamento degli elettrodotti di interconnessione con l'estero 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia e in Sardegna, sono realizzabili mediante la denuncia di inizio attività gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, con le modalità di cui all'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni. Tali interventi devono rispettare gli strumenti urbanistici vigenti, le norme in materia di elettromagnetismo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché le norme tecniche per la costruzione di linee elettriche
- Art. 2-quater — Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-sexies, secondo periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica"; b) al comma 4-quaterdecies, quarto periodo, dopo le parole: "che non comportino aumenti della cubatura degli edifici" sono inserite le seguenti: "ovvero che comportino aumenti di cubatura strettamente necessari alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse. Tale aumento di cubatura non dovrà superare di più del 20 per cento le cubature esistenti all'interno della stazione elettrica"
- Art. 2-quinquies
- Art. 2-sexies — Riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
- Art. 3 — Entrata in vigore