Art. 10-ter — Adeguamento di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria
((Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'articolo 19:
- 1)al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
- 2)al terzo comma, le parole: "da L. 100.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.000 a euro 15.000";))
- b)((all'articolo 20, terzo comma, le parole: "da L. 7.000 a L. 21.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200 a euro 600";))
- c)((all'articolo 21, sesto comma, le parole: "da L. 10.000 a L. 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 900";))
- d)((all'articolo 26, secondo comma, le parole: "da lire 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 15.000";))
- e)((all'articolo 38:
- 1)al primo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
- 2)al secondo comma, le parole: "da L. 50.000 a L. 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.500 a euro 10.000";))
- f)((all'articolo 41:
- 1)al secondo comma, le parole: "da L. 20.000 a L. 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";
- 2)al terzo comma, le parole: "da L. 150.000 a L. 450.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 4.500 a euro 10.000";))
- g)((all'articolo 48, terzo comma, le parole: "da L. 30.000 a L. 90.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 900 a euro 3.000")).
Testo vigente dal 20 luglio 2025
