Art. 5 — Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ((soggetta)) alla autosorveglianza ((di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto)), mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ((,)) o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ((e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale)) la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'((articolo)) 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 2 Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie ((dei mancati introiti)) derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili ((nel Sistema)) Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del comma 1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4

2

Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che "La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022".

Testo vigente dal 9 marzo 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 9 marzo 2022. 7 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, tolto: soggette aggiunto: soggetta alla autosorveglianza di cui all'articolo tolto: 4 aggiunto: 3-sexies del presente decreto, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, … cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178aggiunto: , o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma … e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 aggiunto: e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili … n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie tolto: per i aggiunto: dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili tolto: sul sistema aggiunto: nel Sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo … convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Alla compensazione degli effetti aggiunto: delle disposizioni del comma 1 in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-07;1~art5 · fonte del testo

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