Art. 5-bis — Fondo per i ristori educativi
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attivita' gratuite extra scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440
Testo vigente dal 9 marzo 2022
