Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione ((, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata)). 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui ((all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5)), fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalita' attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».

Testo vigente dal 24 maggio 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 24 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2022 al 24 maggio 2022. 3 parole tolte, 43 parole aggiunte.

… per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigioneaggiunto: , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro … o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, tolto: commi 4 e aggiunto: comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita' sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-24;24~art4 · fonte del testo

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