Art. 30 — Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 MARZO 2022, N. 18)). La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge e' incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.
Testo vigente dal 9 marzo 2022
