((All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente")). All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) e' inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione ((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario ((...)) e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.».

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 2024 al 26 novembre 2024. 5 parole tolte, 38 parole aggiunte.

All'articolo aggiunto: 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente". All'articolo 635 del codice penale, dopo il tolto: secondo aggiunto: terzo comma e' inserito il seguente: «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione tolto: del delitto previsto dall'articolo aggiunto: delle condotte previste nell'articolo 583-quater, aggiunto: secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose aggiunto: mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitariotolto: ,aggiunto: ... e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-01;137~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari