Art. 12-ter — Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni". All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo".
Testo vigente dal 21 maggio 2022
