Art. 12-bis — Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si da' luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente gia' pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarita' contributiva gia' emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art12bis · fonte del testo

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