Art. 12 — Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;
  • b)dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.». I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma ((,)) pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
  • a)quanto a 0,8 milioni ((di euro)) per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
  • b)quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Testo vigente dal 21 maggio 2022

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2022 al 21 maggio 2022. 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

… cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente commaaggiunto: , pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro …

a) quanto a 0,8 milioni aggiunto: di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art12 · fonte del testo

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