Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale ((Italiano)) (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale ((Italiano)) (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal ((decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dal presente decreto)). Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto ((...)) del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito ((dal CONI)) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del ((decreto-legge 19 maggio 2020)), n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. ((Il limite di spesa di cui al presente articolo e' incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.a. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)). Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del ((decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. ((5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati)) Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 ((si applica quanto previsto)) dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Testo vigente dal 25 dicembre 2020

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Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020. 16 parole tolte, 146 parole aggiunte.

… in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale aggiunto: Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale aggiunto: Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, … n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge tolto: 14agosto aggiunto: 14 agosto 2020, n. 104, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020aggiunto: , n. 126, e dal presente decretotolto: -legge. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennita' i … il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto tolto: ministerialeaggiunto: ... del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le … n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal tolto: Comitato Olimpico Nazionale ( CONI) aggiunto: CONI sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai … convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge tolto: 9 aggiunto: 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. … Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l'anno 2020. aggiunto: Il limite di spesa di cui al presente articolo e' incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.a. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennita' prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decretotolto: leggeaggiunto: -legge 14 agosto 2020, n. 104 tolto: del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati … i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. aggiunto: 5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa … bilancio. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 tolto: trova applicazione di aggiunto: si applica quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art17 · fonte del testo

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