Art. 3 — Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ((e' aggiunto, in fine, il seguente periodo)): «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficolta' ((...))». ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 2026, N. 8)). All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non e' di per se', ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficolta'. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se gia' pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Testo vigente dal 28 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2025 al 28 gennaio 2026. 295 parole tolte, 14 parole aggiunte.

All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, tolto: sono aggiunti aggiunto: e' aggiunto, in fine, tolto: i seguenti periodi aggiunto: il seguente periodo: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma … di amministrazione straordinaria non e' di per se' sintomo di uno stato di difficolta'. tolto: Alle imprese di cui al secondo periodo, dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che siano state escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo a motivo dell'ammissione al predetto programma di cessione, e' riconosciuto, su richiesta dell'amministrazione straordinaria, un indennizzo pari al 90 per cento dell'importo delle agevolazioni di cui l'impresa avrebbe beneficiato per i consumi di gas ed energia elettrica fatturati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La richiesta e' indirizzata al Ministero delle imprese e del made in Italy che provvede alla liquidazione dell'indennizzo entro quindici giorni dalla domanda. L'indennizzo e' erogato, nel limite massimo complessivo di euro 28.987.200 nel periodo 2025-2026, in due soluzioni, nella misura del 34 per cento nel 2025 e per la restante parte nel 2026. L'incasso dell'indennizzo implica rinuncia a ogni altra pretesa a qualsiasi titolo connessa al mancato riconoscimento dell'agevolazione.». Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 9.855.648 per l'anno 2025 e a euro 19.131.552 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 9.855.648 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 19.131.552 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italyaggiunto: ..». COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 2026, N. 8. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-01;180~art3 · fonte del testo

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