Art. 2 — Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter e' inserito il seguente: «2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis puo' essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter gia' liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento e' attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale piu' elevata.».
Testo vigente dal 1 dicembre 2025
