((Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,)) Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia' usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10)). Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative ((, ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale)).

Testo vigente dal 22 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/2016

    Questione inammissibile
    17 febbraio 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude, anche per i condannati di età minore, l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata speciale - consistente nella detrazione di pena non già di quarantacinque ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata - nel caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975. Il petitum dell'ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, in quanto il giudice rimettente - evocando l'esigenza di flessibilità e di protezione dell'infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne - sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione della più estesa riduzione di pena, senza considerare che l'accesso al maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegue automaticamente al ricorrere dei requisiti per l'accesso al beneficio della liberazione anticipata ordinaria. Sul monito al legislatore affinché adotti misure specificamente indirizzate a far cessare la situazione di sovraffollamento delle strutture carcerarie, v. la citata sentenza n. 279/2013. Sull'articolo 4- bis della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 239/2014. Sull'inammissibilità della questione nel caso di petitum dell'ordinanza contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 148/2015, 104/2015, 101/2015, nonché le sentenze nn. 220/2014 e 220/2012.

    Art. 4 Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 2013 al 22 febbraio 2014. 59 parole tolte, 62 parole aggiunte.

aggiunto: Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del … anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010. tolto: Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata puo' essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalita' aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi … ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternativeaggiunto: , ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146~art4 · fonte del testo

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