Art. 2 — Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia
Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unita' di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. ((All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario)). Il predetto personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in due e quattro anni. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ((, per il posto, rispettivamente,)) di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e' autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa ((...)) di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 ((,)) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Testo vigente dal 5 dicembre 2023
