Art. 3-ter — Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

((Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualita' precedenti al 2025 e non ancora liquidate, e' autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.)) ((Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attivita' di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' al correlato addestramento operativo, e' autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgimento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.)) ((Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attivita' di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.)) ((Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e' autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario gia' svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

  • a)Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;
  • b)Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;
  • c)Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;
  • d)Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.)) ((Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
  • a)quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • b)quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • c)quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
  • d)quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
  • e)quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.))

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art3ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari