Art. 3-bis — Disposizioni urgenti per l'utilizzo di fondi del PNRR da parte degli enti locali
All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole: "di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- b)al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo".
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
