Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', ai sensi dell'articolo 16, comma l, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale e' ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando competente per il luogo di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternita'. Fuori dei casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissione ed espulsione dal corso. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, ((a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028)). Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale," sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
  • b)dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attivita',";
  • c)le parole: "Protezione civile e servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile".

Testo vigente dal 20 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2025 al 20 febbraio 2026. 10 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro tolto: 28.000.000 per il 2026 aggiunto: 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro tolto: 34.000 aggiunto: 56.200.000 annui a decorrere tolto: dal 2027 aggiunto: dall'anno 2028. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25~art6 · fonte del testo

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