Art. 50-bis — Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018

((Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)).La spesa di cui al presente comma e' cosi' ripartita: ((1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1)) Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

  • a)quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  • b)quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comm

Testo vigente dal 1 marzo 2020

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2019 al 1 marzo 2020. 69 parole tolte, 43 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Al fine di consentireaggiunto: Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al tolto: 2019 aggiunto: 2020 e non ancora liquidati, tolto: e' autorizzata la spesa complessiva aggiunto: nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro tolto: per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di …

tolto: a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

tolto: b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 2. aggiunto: 1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

… quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui alla lettera c) del medesimo tolto: comma aggiunto: comm

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art50bis · fonte del testo

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