Art. 50-bis — Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018
((Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)).La spesa di cui al presente comma e' cosi' ripartita: ((1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1)) Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
- a)quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- b)quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui alla lettera b) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comm
Testo vigente dal 1 marzo 2020
