Art. 23 — Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR
Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato gia' raggiunto il relativo ((obiettivo del PNRR)), ivi ((compresi)) quelli affidati al contraente generale, la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) e' autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalita' di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri gia' sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilita' alla medesima data sulle quali non si sia gia' espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo e' erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo e' subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa ((a prima richiesta)) di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla societa' RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la societa' RFI S.p.A. e' autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato e' soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «, che puo' delegarlo, in tutto o in parte, a una societa' ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;
- b)all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilita' ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli ((interventi relativi a infrastrutture)) ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla ((societa' Rete ferroviaria italiana (RFI))) S.p.A. e' attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalita' di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria ((comprende)) anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonche', in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi ((compresi)) quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla societa' RFI S.p.A ((.)) in favore del comune in cui e' localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie gia' approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da societa' ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».
Testo vigente dal 21 aprile 2026
