Art. 9-bis — Disposizioni in materia di interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,"
Testo vigente dal 17 dicembre 2023
