Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, ((del decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi gia' assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalita' ivi previste. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023 ((,)) si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2023 al 17 dicembre 2023. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decretoaggiunto: -legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, … al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore tolto: della presente disposizione aggiunto: del presente decreto, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di … oneri derivanti dal presente articolo, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023aggiunto: , si provvede ai sensi dell'articolo 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art10 · fonte del testo

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