Art. 22 — Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

[1]Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ((, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi))

[2]1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
  • a)all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile));
  • b)ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), ((all'indirizzo)) disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), nelle more della messa a disposizione dei servizi ((dell'ANPR)) relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
  • c)all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati ((nell'ANPR)), che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ((e che non rientrano)) tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, ((lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022)), concernente ((l'istituzione)) della medesima ANA;
  • d)((all'ISTAT»;))
  • b)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui ((al comma 3».))

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2023 al 17 dicembre 2023. 35 parole tolte, 77 parole aggiunte in 7 capoversi.

aggiunto: Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi

aggiunto: 1. All'articolo 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tolto: per le finalita' di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale aggiunto: al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), aggiunto: all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del aggiunto: codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tolto: recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi tolto: di ANPR aggiunto: dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati tolto: in ANPR aggiunto: nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionaletolto: , aggiunto: e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, tolto: punti aggiunto: lettere b) e c) tolto: del DPCMaggiunto: , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, tolto: concernente l'Istituzione aggiunto: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTATtolto: .»aggiunto: »;

… rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3tolto: .»aggiunto: ».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145~art22 · fonte del testo

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