Art. 37-quater — Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 23, primo periodo, le parole: "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021";
  • b)al comma 25, primo periodo:
  • 1)le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno";
  • 2)le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020," sono sostituite alle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,";
  • 3)le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021" e dopo le parole: "mediazione culturale" sono inserite le seguenti: ", anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio". Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 ottobre 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art37quater · fonte del testo

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