All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
  • b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennita'";
  • c)al comma 4, primo periodo, le parole: "indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli" sono sostituite dalle seguenti: "indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli";
  • d)al comma 5, primo periodo, le parole: "dal contribuente" sono sostituite dalle seguenti: "dal lavoratore beneficiario". Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto, accertate con le modalita' di cui al comma 3 del suddetto articolo 40, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Testo vigente dal 13 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-19;155~art7ter · fonte del testo

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