Art. 21-bis — Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze

Al fine di garantire sostegno per le attivita' di sanita' pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parita' di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:

  • a)all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennita'," sono soppresse;
  • b)ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusivita' del rapporto di lavoro, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennita' di esclusivita' di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ((...)) 35 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale cosi' composto:
  • a)25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unita' da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita' per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero;
  • b)100 unita' da inquadrare nell'area III - posizione economica F1;
  • c)60 unita' da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. E' altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2024, n. 207

35

con decorrenza dal 1 gennaio 2025

La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 155) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2022 al 1 gennaio 2025. 24 parole tolte in 2 capoversi.

… dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. tolto: La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3aggiunto: ... Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, …

… sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. tolto: 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 … delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2024, n. 207

    La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 155) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art21bis · fonte del testo

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