[1]Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equita' retributiva a parita' di prestazioni lavorative, nonche' di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attivita' lavorativa gia' svolta
[2]1. Le aziende e gli enti del Servizio ((sanitario nazionale)), per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessita' e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilita' di proroga, a seguito della verificata impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, ((sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore ((relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna)), nonche' di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate. 2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati ((...)), per un periodo non superiore a dodici mesi ((, anche nei casi di proroga di contratti gia' in corso di esecuzione)), ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalita' contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio ((sanitario nazionale)) e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 3. Al fine di favorire l'economicita' dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equita' retributiva a parita' di prestazioni lavorative, con decreto del Ministro della salute, sentita ((l'Autorita' nazionale anticorruzione)), da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono elaborate linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualita' dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2. 4. La stazione appaltante, nella ((decisione di contrarre)), motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento. 5. L'inosservanza delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 4 e' valutata anche ai fini della responsabilita' del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale. ((5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non puo' in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attivita' e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici)). 6. Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attivita' presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione, non puo' chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio ((sanitario nazionale)). 7. Le aziende ((e gli enti)) di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attivita' dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il ((Servizio sanitario nazionale)), si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.
Testo vigente dal 30 maggio 2023
