Art. 3-septies — Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali
All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199". All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
Testo vigente dal 28 luglio 2023
