Art. 66 semplificazioni bis — Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

(( All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: "delle attivita' di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonche' delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6";
  • b)sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6". All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile")). 1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:"31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022". ((1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2")). 2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS ((consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,)) alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato ((di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge)), attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonche' le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato.".

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021. 14 parole tolte, 320 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attivita' di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonche' delle eventuali attivita' diverse di cui all'articolo 6";

aggiunto: b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6". All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile". 1.All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole:"31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 maggio 2022". aggiunto: 1-bis. All'articolo 1, comma aggiunto: 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2". 2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalita', l'INPS consente tolto: ai soggetti erogatori di aggiunto: alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilita', l'accesso, aggiunto: temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato tolto: invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 aggiunto: di invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art66 · fonte del testo

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