Abrogazione disciplina delle societa' in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, e' abrogato. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Testo vigente dal 21 giugno 2022
