Art. 2 — Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2:
  • 1)((al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";
  • 2)al comma 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";
  • 3)il comma 3-ter e' abrogato));
  • b)all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione ((almeno)) nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»; All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato. ((2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro"))

Testo vigente dal 20 maggio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 2014 al 20 maggio 2014. 32 parole tolte, 226 parole aggiunte in 5 capoversi.

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: tolto: « aggiunto: "a) forma scritta del contratto e del patto di provatolto: ;»;aggiunto: . Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";

2) al comma tolto: 1, la lettera i) e' abrogata aggiunto: 3-bis, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";

3) tolto: i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati aggiunto: il comma 3-ter e' abrogato;

… che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione aggiunto: almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;

tolto: c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,». All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e' abrogato. aggiunto: 2-bis. All'articolo 8-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" sono inserite le seguenti: "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonche' del loro inserimento nel mondo del lavoro"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;34~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari