Art. 1-quinquies — Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici
Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilita' delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attivita' dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:
- a)l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
- b)l'articolo 16 in materia di piani di attivita';
- c)l'articolo 18 in materia di strumenti;
- d)l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
- e)l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
- f)l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale;
- g)l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalita' dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresi' la disponibilita' in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato "Villa Sciarra Wurts". L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006
