Art. 1-quater — Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuita' la funzionalita' amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime istituzioni sono altresi' autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unita'. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ((IL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 83, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO)). All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 5 6 8 9 11 12 13

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143

5

Il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 4, alinea) che la presente modifica decorre dall'anno accademico 2020/2021.

D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12

6

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, nel modificare l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022".

D.L. 31 dicembre 2020, n. 183

8

Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023".

9

Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-quater, comma 2) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2023/2024".

D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

11

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 4, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2024/2025".

D.L. 30 dicembre 2023, n. 215

12

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nel modificare l'art. 3-quater, comma 2 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, che a sua volta modifica l'art. 8, comma 4, lettera b) del D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 7, lettera b)) che "Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026".

D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

13

Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2023 al 5 luglio 2024. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. tolto: PERIODO ABROGATO DAL aggiunto: IL D.P.R. tolto: 7 AGOSTO 2019 aggiunto: 24 APRILE 2024, N. tolto: 143 aggiunto: 83, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

    Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, alinea) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dall'anno accademico 2025/2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-05;250~art1quater · fonte del testo

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