All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,)) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
  • b)al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
  • c)al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;
  • d)al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;
  • e)al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

Testo vigente dal 16 luglio 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/2024

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 2024

    Affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. (Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224).La temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (Precedente: O. 165/2021 - mass. 44119).Il necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente non può sistematicamente risolversi a favore delle prime, perché anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività, occorre comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale. (Precedente: S. 73/1996 - mass. 22218).Per individuare la natura di un contributo solidaristico straordinario è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (Precedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 141/2009 - mass. 33391).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,». La disposizione censurata dalla CGT di Milano, sez. 12, nell’istituire un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, assume, quale base imponibile, una grandezza contabile marginale, data dall’incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE. Tale meccanismo non garantisce il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l’incremento del volume di affari, infatti, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantità vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all’avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall’aumento dei prezzi del settore, compromettendo radicalmente la ragionevolezza della disposizione censurata. Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perché soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato. Per essi, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto. In tal modo, le accise che questi soggetti hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2026

    Questione infondata
    21 luglio 2026

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato. Le questioni, sollevate nel giudizio che origina dalla richiesta di rimborso dell’importo del contributo straordinario versato a titolo di acconto da una società, non presentano alcun elemento di novità rispetto a quanto già deciso con la sentenza n. 180 del 2025. (Precedente: S. 180/25 - mass. 47147).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/2025

    Questione infondata
    2 dicembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. 1, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e successivamente modificato dall’art. 1, comma 120, lett. a), b) e c), della legge n. 197 del 2022, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Il suddetto contributo è stato emanato nell’ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall’invasione russa dell’Ucraina, nel cui contesto le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all’attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali, che ha reso necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. In questi termini, il prelievo ha riguardato esclusivamente una capacità contributiva riconducibile a un incremento “speculativo” dei prezzi di vendita dei prodotti energetici. Data questa particolare struttura e finalità del contributo, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari. Nel caso in esame, inoltre, nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della censurata mancata deducibilità del contributo straordinario: qualora il legislatore, in vista della complessiva esigenza di gettito del biennio, avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi prevederne, nell’anno successivo, la deducibilità dall’IRES, l’effetto sarebbe stato sostanzialmente analogo, senza alcun miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o tutti) del contributo. Parimenti non fondata è la questione relativa alla violazione del divieto di doppia imposizione, evocato in termini non pertinenti: il mancato riconoscimento della deducibilità di un’imposta dall’IRES non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica quando i presupposti dei due tributi sono diversi. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46429; S. 111/2024 - mass. 46240; S. 262/2020 - mass. 42996).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 2022 al 16 luglio 2022. 10 parole aggiunte.

All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, aggiunto: convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50~art55 · fonte del testo

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