Art. 37 — Contributo straordinario contro il caro bollette

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, e' istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti. Il contributo non e' dovuto dai soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario e' costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non e' dovuto se l'incremento e' inferiore al 10 per cento. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2. 32 Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il contributo e' liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l' Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalita' di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalita' per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia. Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili. Il contributo non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonche' dei prodotti petroliferi, relativo al mese precedente. L'Autorita' riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicita' delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalita' per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorita' si avvale, secondo modalita' da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Ai fini di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

32

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 27 giugno 2024, n. 111 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,», anziche' «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,".

Testo vigente dal 4 luglio 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/2024

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 2024

    Affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. (Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224).La temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (Precedente: O. 165/2021 - mass. 44119).Il necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente non può sistematicamente risolversi a favore delle prime, perché anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività, occorre comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale. (Precedente: S. 73/1996 - mass. 22218).Per individuare la natura di un contributo solidaristico straordinario è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (Precedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 141/2009 - mass. 33391).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,». La disposizione censurata dalla CGT di Milano, sez. 12, nell’istituire un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, assume, quale base imponibile, una grandezza contabile marginale, data dall’incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE. Tale meccanismo non garantisce il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l’incremento del volume di affari, infatti, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantità vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all’avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall’aumento dei prezzi del settore, compromettendo radicalmente la ragionevolezza della disposizione censurata. Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perché soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato. Per essi, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto. In tal modo, le accise che questi soggetti hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

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  • Sentenza n. 135/2026

    Questione infondata
    21 luglio 2026

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Prot. add. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e successivamente modificato. Le questioni, sollevate nel giudizio che origina dalla richiesta di rimborso dell’importo del contributo straordinario versato a titolo di acconto da una società, non presentano alcun elemento di novità rispetto a quanto già deciso con la sentenza n. 180 del 2025. (Precedente: S. 180/25 - mass. 47147).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/2025

    Questione infondata
    2 dicembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari, sez. 1, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 7, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e successivamente modificato dall’art. 1, comma 120, lett. a), b) e c), della legge n. 197 del 2022, secondo cui il contributo straordinario non è deducibile dall’IRES. Il suddetto contributo è stato emanato nell’ambito di una situazione eccezionale, caratterizzata dal manifestarsi della grave crisi internazionale, causata dall’invasione russa dell’Ucraina, nel cui contesto le imprese produttrici di energia elettrica e il settore dei combustibili fossili hanno beneficiato degli aumenti estremi dei prezzi dovuti all’attuale situazione di mercato, con profitti che vanno al di là dei risultati delle normali attività commerciali, che ha reso necessario adottare misure solidaristiche di particolare rilievo. In questi termini, il prelievo ha riguardato esclusivamente una capacità contributiva riconducibile a un incremento “speculativo” dei prezzi di vendita dei prodotti energetici. Data questa particolare struttura e finalità del contributo, la mancata previsione della sua deducibilità, da un lato, si presenta non incoerente con la sua natura e, dall’altro, rappresenta una deroga non irragionevole o sproporzionata al principio della deducibilità dall’IRES dei costi fiscali inerenti, trovando giustificazione nell’interesse fiscale connesso alle esigenze di finanza pubblica determinate dai descritti eventi straordinari. Nel caso in esame, inoltre, nessun significativo effetto distorsivo si è verificato in forza della censurata mancata deducibilità del contributo straordinario: qualora il legislatore, in vista della complessiva esigenza di gettito del biennio, avesse aumentato l’aliquota del contributo per poi prevederne, nell’anno successivo, la deducibilità dall’IRES, l’effetto sarebbe stato sostanzialmente analogo, senza alcun miglioramento della situazione dei soggetti passivi (alcuni o tutti) del contributo. Parimenti non fondata è la questione relativa alla violazione del divieto di doppia imposizione, evocato in termini non pertinenti: il mancato riconoscimento della deducibilità di un’imposta dall’IRES non dà luogo a un fenomeno di doppia imposizione giuridica quando i presupposti dei due tributi sono diversi. (Precedenti: S. 171/2024 - mass. 46429; S. 111/2024 - mass. 46240; S. 262/2020 - mass. 42996).

    Art. 37 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina · Art. 55 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti · Art. 3 cost. · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 4 luglio 2024. 2 parole tolte.

… merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1. tolto: 3-ter. Non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma … in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVAaggiunto: . I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 27 giugno 2024, n. 111 (in G.U. 1ªs.s. 03/07/2024, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,», anziche' «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21~art37 · fonte del testo

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