Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 e' inserito il seguente: "Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti". 2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: "15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4"

Testo vigente dal 26 maggio 2010

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urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-25;40~art5bis · fonte del testo

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