Art. 34-septies — Disposizioni concernenti le autorità portuali
Alle autorita' portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di' cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ((nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007.)) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. All'onere derivante dal comma 1, determinato in ((60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 agosto 2006
