Art. 14-ter — Disposizioni concernenti le autorità portuali
Alle autorita' portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
