Art. 19 — Ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del marcato
Articolo soppresso dalla l. 9 marzo 2006, n. 80.
Abrogato dal 12 marzo 2006
Articolo soppresso dalla l. 9 marzo 2006, n. 80.
Abrogato dal 12 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2006 al 12 marzo 2006. 87 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' integrato di sette unita' da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorita' puo' altresi' assumere sette unita', aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con contratto a tempo determinato e puo' fare ricorso agli istituti del comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 9 MARZO 2006, N. 80
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art19 · fonte del testo
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